STATUTO A.I.P.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PSICOTERAPIA CORPOREA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1.1 - Nel 1990 si teneva a Napoli il 1° Congresso Nazionale di Psicoterapia Corporea, in collegamento con i maggiori movimenti internazionali dello stesso settore: - i Congressi Europei della EABP, quelli del Comitato Scientifico Internazionale per la Psicoterapia Corporea (CSITP), i Simposi Internazionali. In quell'occasione nasceva un "Comitato Nazionale per la Psicoterapia Corporea" trasformatosi in "Associazione Nazionale per la Psicoterapia Corporea" in occasione del 2° Congresso Nazionale tenutosi a Catania nel 1992.
In prosieguo di quelle linee e di quell'esperienza, nell'anno 2000, il 14 aprile, si costituisce un'associazione, senza fini di lucro, denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PSICOTERAPIA CORPOREA (AIPC).

.2 - La sede dell'Associazione è in Via Altino 16 Roma. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Uffici e sezioni dell'Associazione potranno essere designati di volta in volta dal Consiglio Direttivo nei luoghi che si riterranno più opportuni al raggiungimento dei fini sociali.

1.3 - L'associazione ha durata di 30 anni, fino al 14 aprile 2030.

1.4 - L'Associazione costituisce la Sezione Italiana della European Association for Body-Psychotherapy (EABP) e ne rappresenta le sue attività in Italia ; garantisce che tutti i Soci (“psicoterapeuti”) rientrino negli standards dell'EABP e nel rispetto della legislazione  italiana; raccoglie le quote associative in nome dell'EABP; segue gli accordi contenuti nella convenzione tra Associazioni Nazionali e EABP.

Articolo 2

SCOPI

2.1 - L'AIPC, Associazione senza finalità di lucro, ha per scopi:

  • esplorare l'area della Psicoterapia Corporea, diffusasi sotto molteplici forme, approcci e tecniche, al fine di raccogliere Associazioni, Società, Istituti, singoli psicoterapeuti di tale area che operano in Italia, in linea con gli standard e le leggi dello Stato Italiano, su solide basi scientifiche, e di favorire e incrementare scambi, conoscenze e  collaborazioni;
  • sostenere e promuovere il riconoscimento e la diffusione della Psicoterapia Corporea in Italia, in tutte le sue varie applicazioni, come approccio scientifico di terapia, di prevenzione e di ricerca alla salute dell'essere umano considerato come unità funzionale psicocorporea;

tutelare la professionalità e la specificità dell'approccio teorico e metodologico della Psicoterapia Corporea, e vigilare sui livelli e gli standard di formazione;
rappresentare gli interessi dei singoli Psicoterapeuti Corporei, delle Scuole e Istituti di Psicoterapia Corporea e delle Associazioni di Psicoterapeuti Corporei.
2.2 - A tal fine si propone di:

  • promuovere la ricerca scientifica nell'ambito della Psicoterapia Corporea e della Psicoterapia più in generale;
  • promuovere l'approfondimento delle implicazioni culturali e sociali della Psicoterapia Corporea;
  • curare l'avvio di servizi di informazione e documentazione a sostegno della mutua conoscenza, dell'aggiornamento e della qualità professionale degli psicoterapeuti, in particolare quelli dell'area psicocorporea;
  • sostenere una corretta informazione sulla Psicoterapia Corporea ai cittadini anche attraverso interventi di consulenza e divulgazione attraverso i mass media;
  • favorire la conoscenza, la diffusione, la pubblicazione di libri, articoli e riviste per l'incremento del dibattito clinico e teorico;
  • organizzare seminari, congressi, simposi e perseguire il confronto e lo scambio con altre aree teoriche della Psicologia Clinica e della Psicoterapia.
  • avviare e consolidare collegamenti funzionali con ordini professionali, sindacati di categoria, associazioni professionali ed altre realtà associative e istituzionali che abbiano rapporti con la disciplina in oggetto;
  • operare per far inserire al posto che le compete nel mondo scientifico e culturale la Psicoterapia Corporea, in particolare assicurandone la presenza nella formazione universitaria e nelle scuole di specializzazione;
  • mettere in atto o favorire progetti di ricerca, di intervento, di verifica, di formazione e aggiornamento, sia con i propri operatori, sia con tutti gli operatori dei settori nei quali la Psicoterapia Corporea ha possibili applicazioni e risvolti;
  • compiere ogni altra azione utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla realizzazione delle attività menzionate o che da queste derivino.

TITOLO II

Soci

Articolo 3

SCOPI

3.1 - I Soci dell'Associazione possono essere:

  • singoli psicoterapeuti che operano nell'Area Psicocorporea si definiscono "Soci Individuali " (Full Members);
  • Associazioni, Società, Scuole di formazione, Istituti legalmente costituiti che operano nell'area della psicoterapia corporea; si definiscono "Soci-Istituti" (Organisational Members). Ogni Socio Istituto si rappresenta con due Soci Individuali iscritti all’AIPC, come da regolamento EABP.

3.2 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso; è formalizzata con l'iscrizione nel libro dei Soci, ed è decisa dal Consiglio Direttivo.

3.3 - L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea.

Articolo 4

AMMISSIONE - DIRITTI - DOVERI

4.1 - L'ammissione dei Soci viene decisa dal Consiglio Direttivo sulla base di una domanda scritta indirizzata al Consiglio stesso corredata di una relazione descrittiva relativa alla formazione effettuata, alle attività e alle pubblicazioni realizzate, nel caso di singole persone; oppure di una relazione relativa alla struttura organizzativa, formativa e scientifica, al modello teorico, alle attività e pubblicazioni realizzate, nel caso di Associazioni, Istituti, Scuole o Società

4.1.1 - I Soci Individuali devono essere psicoterapeuti che pratichino la Psicoterapia Corporea in base a una qualificata e conosciuta formazione, che siano in regola con le normative vigenti relative all'esercizio della psicoterapia in Italia, e che soddisfino i requisiti di ammissione dell'EABP.

4.1.2 - I “Soci Istituti” devono essere legalmente costituiti da almeno tre anni, devono essere in possesso di un adeguato livello scientifico ed organizzativo, e devono soddisfare i requisiti di ammissione dell'EABP.

4.2 - I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e di godere delle facilitazioni offerte.

4.3 - I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali previste il cui importo e scadenza sono fissati dal Consiglio Direttivo in accordo con l'EABP.
Essere Soci dell'AIPC conferisce lo stato di Socio corrispondente  Individuale (FULL MEMBER) o  Istituto (ORGANISATIONAL MEMBER) dell'EABP.

4.4 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti a sostenere gli interessi dell'Associazione e ad evitare qualsiasi azione che possa portare danno materiale o morale all'Associazione stessa. I Soci hanno altresì l'obbligo di rispettare le regole e le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
I Soci ricevono copia dello Statuto e del Regolamento dell'AIPC, nonché dello Statuto, dei Codici Etici e delle Procedure dell'EAPB. Dal momento che  accettano di divenire Soci e sottoscrivono la Dichiarazione dei Soci dell'EABP, essi sono tenuti a rispettare tutto ciò come condizione del loro essere Soci.

4.5 - L'Associazione aderisce al Codice Etico e alle Procedure di Reclami dell'EABP. Eventuali casi di violazioni del Codice Etico o di reclami  nei confronti di un Socio Individuale  o di un Socio  Istituto vanno inviati per iscritto, con la traduzione in inglese, al Presidente della Comitato Etico (EC) dell'EABP o al Segretariato dell'EABP, con i quali si procede in piena collaborazione.

Articolo 5

DECADENZA E RECESSIONE

5.1 - Si decade dalla qualità di socio per dimissioni, espulsione, oppure per la fine dello stato legale in caso di "Soci Istituto".

5.2 - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione. Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata e hanno effetto dal momento dell'accettazione da parte del Direttivo. L'accettazione delle dimissioni non solleva il Socio da obblighi e doveri contratti nei confronti dell'Associazione prima della data delle dimissioni. Non saranno accettate dimissioni di un Socio quando vi sia un clamoroso o irrisolto caso di violazione dell'etica.

5.3 - I soci possono essere espulsi con delibera dell'Assemblea (su proposta del Consiglio Direttivo) presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, qualora:

  • non ottemperino alle norme del vigente Statuto, ai regolamenti interni, al codice deontologico e alle delibere prese dagli organi sociali;
  • non siano in regola con il pagamento delle quote sociali da oltre un anno;
  • arrechino danno morale o materiale all'Associazione;

L'espulsione ha effetto dal giorno della notifica che deve contenere le motivazioni per le quali l'espulsione è stata deliberata.

5.4 - I soci possono essere temporaneamente sospesi dall'esercizio dei loro diritti con provvedimento del Consiglio Direttivo qualora si ravvisino i motivi per i quali è prevista l'espulsione ed in attesa della convocazione dell'Assemblea per la delibera conseguente.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 - Sono Organi dell'associazione:

  • l'Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Comitato Scientifico
  • Il Consiglio Direttivo, il Presidente, sono eletti dall'Assemblea.

6.2 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

6.3 - Se uno degli eletti è un "Socio Istituto" (tramite il suo rappresentante legale o il designato dall'Istituto a rappresentarlo all'Assemblea) e non un  Socio Individuale, è tale persona a partecipare agli Organi eletti. Inoltre l'Istituto può sostituire tale persona, se lo ritiene opportuno, con un suo altro rappresentante, ma non più di una volta nel corso di un mandato.

6.4 - Se per qualsiasi motivo viene meno un membro di un Organo eletto (Consiglio Direttivo), questi viene sostituito dal primo dei non eletti, oppure, in mancanza, da uno dei rappresentanti Soci dell'Associazione a scelta dell'Organo stesso. Colui che è stato cooptato dura in carica per lo stesso periodo residuo dell'Organo in questione.

6.5 - Nel caso sia il rappresentante di un "Socio Istituto" a venir meno, questi può essere sostituito da altra persona designata dall'Istituto stesso, tranne che nei seguenti casi: dimissioni dell'Istituto dall'Organo, dimissioni dell'Istituto dall'Associazione, assenza ingiustificata di tre volte alle riunioni dell’Organo eletto, esclusione della qualifica di Socio dell'Istituto. In tali casi si procede come da comma precedente 6.4.

6.6 - Se per qualsiasi motivo viene meno il Presidente deve essere rieletto in ogni caso dall'Assemblea. Nelle more il Vicepresidente ne fa le funzioni.

Articolo 7

L'ASSEMBLEA

7.1 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

7.2 - L'Assemblea si riunisce, nella sede dell'Associazione o in altra località purché nell'ambito del territorio nazionale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e delle linee programmatiche dell'Associazione stessa.

7.3 - L'Assemblea può essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, della stessa Assemblea o su richiesta scritta firmata da almeno un quinto degli aderenti all'Associazione.

7.4 - La convocazione è fatta mediante e mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, l'ordine del giorno, le mozioni da approvare, almeno  dieci  giorni prima dell'adunanza.

7.5 - L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7.6 - Ogni Socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente all'Associazione. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di una delega.
I Soci Istituto esercitano il diritto di voto tramite il rappresentante legale o un loro membro ufficialmente designato. Possono comunque delegare un altro Aderente all'Associazione a rappresentarli all'Assemblea.

7.7 - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di modifiche dello Statuto, di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti.

7.8 - L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, o in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo da un presidente eletto all'interno dell'Assemblea stessa.

7.9 - Le funzioni dell'Assemblea sono:

  • eleggere il Consiglio Direttivo e il  Presidente;
  • approvare i bilanci consuntivi e preventivi proposti dal Consiglio Direttivo;
  • discutere e prendere decisioni sulle linee programmatiche e sulle mozioni proposte dal Consiglio Direttivo;
  • approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  • deliberare sull'esclusione di Soci dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
  • deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve durante la vita   dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  • deliberare sulle modifiche allo statuto dell'Associazione;
  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto a scelta dell'Assemblea da 5 o 7 membri, compreso il Presidente che ne fa parte di diritto, e dura in carica tre anni. I Consiglieri eletti dall'Assemblea non possono essere eletti per più di due volte di seguito a tale carica.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Rappresentante AIPC al Council EABP.

8.3 - Qualora un componente del Consiglio si assenti senza giustificazione per tre volte di seguito decade dal suo incarico

8.4 - Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

8.5 - Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • le nomine del Vicepresidente, del Tesoriere, del Segretario e del rappresentante AIPC al Council EABP;
  • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo, delle linee programmatiche e del rendiconto delle attività svolte;
  • propone la nomina del Coordinatore del Comitato Scientifico all’approvazione del  Comitato Scientifico;
  • la gestione dell'attività dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il   compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
  • la regolamentazione di tutto quanto non espressamente previsto in Statuto in conformità con quanto in esso stabilito, con il   quadro normativo vigente e con i dettami assembleari;
  • il porre in essere tutte le opportune iniziative volte a tutelare in ogni sede e luogo l'immagine, il simbolo, i segni distintivi, le   attività svolte e le iniziative intraprese dall'Associazione;
  • l'ammissione di nuovi Soci;
  • la proposta di esclusione dei Soci;
  • la proposta di modifiche dello Statuto e la proposta di Regolamenti.

8.6 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

8.7 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

8.8 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ogni membro del Consiglio Direttivo può portare una delega.

8.9 - Il Consiglio Direttivo può designare uno o più responsabili, da scegliersi nel proprio ambito o anche al di fuori di questo, cui affidare l'esecuzione di alcuni compiti o atti o categorie di atti o di alcune sue deliberazioni, anche in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può commissionare all'esterno o ad un Socio un'attività a pagamento su particolari progetti purché questi progetti siano stati decisi in modo chiaro e sottoposti a discussione.

Articolo 9

IL PRESIDENTE

9.1 - Viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due volte di seguito a tale carica.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi e ne è il legale rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Può delegare componenti del Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione.

9.3 - Il Presidente (o all'occasione il Vice Presidente o altro membro delegato dal Presidente) rappresenta l'Associazione AIPC e all'Assemblea Generale dell'EABP.

9.4 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea,  e il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico, nel caso di assenza del Coordinatore del Comitato Scientifico. Il Presidente  dispone che le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive dell'Assemblea e del Comitato Scientifico vengano realizzate.

9.5 - Il Presidente ha facoltà di aprire conti correnti e di effettuare ogni operazione di tipo bancario e postale, personalmente o con delega al Tesoriere.

Articolo 10

IL VICEPRESIDENTE

10.1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 11

IL SEGRETARIO

11.1 - Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione, dell'iter di ammissione dei soci, degli aspetti di segreteria delle attività dell'AIPC.

Articolo 12

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione,  lo Statuto e il Regolamento.

12.2 - I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13

IL TESORIERE

13.1 - Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone i bilanci per il Consiglio Direttivo. Ha facoltà di effettuare ogni tipo di operazione bancaria.

Articolo 14

COMITATO SCIENTIFICO

Al fine della promozione della ricerca scientifica, il Consiglio Direttivo si avvale dell’opera del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di supporto al Consiglio Direttivo.

Ha il compito di esprimere pareri e di formulare proposte, progetti di ricerca e altre attività al Consiglio Direttivo per opportune conoscenze e possibili approvazioni.  Nel caso venga incaricato dal Consiglio Direttivo organizza e cura lo svolgimento dell’evento.

TITOLO IV

PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICA

Articolo 15

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite dai versamenti effettuati dai Soci; da contributi o elargizioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo; dagli introiti di eventuali attività realizzate; da redditi derivanti dal suo patrimonio.

15.2 - Il Consiglio Direttivo, di concerto con l’EABP,  stabilisce quote di iscrizione all'Associazione e quote annuali.

15.3 - È comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, di qualsiasi entità che sono comunque a fondo perduto.

15.4 - Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili, e non sono in alcun caso trasmissibili a terzi.

Articolo 16

BILANCI

16.1 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

16.2 - Entro 120 giorni (30 aprile)  dalla chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea generale dei soci. In casi eccezionali l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere prorogato di altri due mesi.

16.3 - I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 17

AVANZI DI GESTIONE

17.1 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

17.2 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Articolo 18

SCIOGLIMENTO

18.1 - Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con almeno i due terzi dei voti attribuiti.

18.2 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IV

RINVIO AD ALTRE NORME

Articolo 19

REGOLAMENTO E LEGGE APPLICABIL

19.1 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

19.2 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi speciali  vigenti in materia.